Statuto CROI onlus
ART. 1, Costituzione e sede
E’ costituita l’associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “Collegio dei Reumatologi
Ospedalieri Italiani” (d’ora in avanti denominata CROI ONLUS).
Il CROIONLUS ha sede legale in Corso Luigi Einaudi 18/A – 10126 Torino, opera sul territorio nazionale e può istituire sezioni regionali.
ART. 2, Oggetto e Scopi
Il CROI ONLUS, nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di potenziare e sviluppare progetti che diano, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, una qualità il più possibile rispondente ai bisogni del malato reumatico.
Il CROI ONLUS, rivolgendosi alle problematiche dei malati reumatici, intende svolgere un’azione sia di interesse collettivo sia di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria.
Il CROI ONLUS, senza scopo di lucro, si propone di promuovere e di organizzare lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori di interesse collettivo:
a) assistenza sociale e sociosanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) istruzione;
d) formazione;
e) tutela dei diritti civili.
L’associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quanto integrative delle stesse.
Tutte le attività di cui sopra avranno l’esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento al conseguimento del prioritario fine istituzionale quale l’assistenza sanitaria e la formazione. L’attività prevalente dell’associazione è il potenziamento dell’assistenza ai malati reumatici negli ospedali e sul territorio, ad essi funzionalmente collegato, la promozione di corsi, convegni e congressi per la formazione dei sanitari e per l’informazione del pubblico in generale e della medicina di base in particolare per garantire al malato reumatico la migliore assistenza possibile, e la sensibilizzazione delle autorità sanitarie e politiche per tutelare i diritti dei malati reumatici.
Pertanto, per la realizzazione dei suoi scopi, il CROI ONLUS potrà:
- agire in collaborazione con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- organizzare e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente anche mediante programmi annuali di attività formativa ECM, finanziate mediante le risorse dell’Associazione, i contributi degli associati e/o enti pubblici o privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
- agire in collaborazione con la Società Italiana di Reumatologia (SIR), con l’Associazione Nazionale dei Malati Reumatici (ANMAR), con la Lega Italiana contro le Malattie Reumatiche (LIMaR) e con associazioni anche di volontariato e con enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione;
- realizzare e diffondere libri, riviste, pubblicazioni ed altro materiale editoriale avente per oggetto le malattie reumatiche;
- tutelare e migliorare, senza alcuna finalità sindacale, la qualificazione scientifica e professionale degli iscritti e dei cultori della reumatologia come elemento sostanziale per il perseguimento degli scopi primari;
- istituire , favorire e supportare totalmente od in parte programmi di ricerca su una o piu’ malattie reumatiche o su singoli aspetti delle malattie reumatiche;
- elaborare linee guida in autonomia o in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana Società Mediche (F.I.S.M), promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
Il CROI ONLUS, mediante opportuni sistemi di verifica, può constatare l’effettivo svolgimento delle attività associative, garantendone in aggiunta l’adeguato livello qualitativo. A tal fine sarà nominata dal Consiglio Direttivo apposita Commissione di esperti, che ogni anno produrrà una dettagliata relazione.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse e comunque non imprenditoriali se non per l’esclusivo perseguimento della formazione continua.
ART. 3, Durata
La durata del CROI ONLUS è illimitata.
ART. 4, Categorie di soci
Possono essere soci del CROI ONLUS tutti coloro, cittadini italiani e stranieri di qualunque nazionalità senza riserve di razza, sesso e religione e senza discriminazione alcuna in relazione alla persona ed al luogo di lavoro, che dichiarano espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall’associazione e che sono così classificati:
a) Soci ordinari: specialisti reumatologi che operano nel Servizio Sanitario Nazionale e cultori della materia, ammessi come tali dal Consiglio Direttivo e che si obbligano ad approvarne lo statuto ed a corrispondere la quota associativa, a fondo perduto, al momento dell’ iscrizione nonché le successive quote annuali e che fruiscono dei servizi dell’associazione;
b) Soci fondatori e benemeriti: (che possono essere indicati con l’una o l’altra qualifica) quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, nonché quelli denominati tali, che per aver finanziato o svolto attività a favore dell’associazione, sostengono l’attività e la sua valorizzazione e sono nominati tali dal Consiglio Direttivo;
c) Soci onorari: quelli che per la loro personalità e notorietà nel campo culturale sanitario saranno stati ammessi, anche senza contribuzione, motu proprio, dal Consiglio Direttivo;
d) Soci sostenitori: tutte le altre persone fisiche, le società e gli enti che risultino interessati all’attività istituzionale del CROI ONLUS.
ART. 5, Quote
Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall’associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultima ad alcun titolo o causale.
Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
L’importo della quota associativa e della quota annuale è fissato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo.
ART. 6, Ammissione
L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il nuovo socio ordinario deve essere presentato da almeno due soci ordinari, previa domanda di ammissione corredata da curriculum professionale.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.
ART. 7, Doveri
L’appartenenza al CROI ONLUS ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento della quota di ingresso e di ogni altra somma dovuta a qualunque titolo all’associazione.
Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno del CROI ONLUS è attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.
ART. 8, Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno;
b) per decadenza e per la perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto;
d) per decesso;
e) per mancato pagamento della quota annuale per tre anni consecutivi.
La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non dà alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate richiamandosi espressamente la volontarietà di tali versamenti già esposta all’art. 5.
ART. 9, Organi dell’associazione
Sono organi del CROI ONLUS :
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) l’Ufficio di Presidenza
d) il Presidente
e) il Tesoriere
f) il Collegio dei Revisori dei conti
g) il Collegio dei Probiviri
Ad eccezione del Tesoriere e del Collegio dei revisori, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.
Capo 1 – L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore d’età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonché per la deliberazione di scioglimento.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.
L’Assemblea ha il compito di:
a) approvare la relazione del Presidente;
b) approvare la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
c) approvare il bilancio;
d) approvare le modifiche dello statuto;
e) nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
f) nominare il Collegio dei revisori dei conti;
g) nominare il Collegio dei Probiviri;
h) deliberare lo scioglimento del CROI ONLUS.
L’Assemblea si riunisce ogni qual volta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio.
Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto inviato, anche a mezzo facsimile o e-mail, a tutti i soci almeno otto giorni prima della riunione.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione, dopo almeno un’ora, con qualsiasi numero di soci.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Per le delibere inerenti lo scioglimento dell’Associazione occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto.
Per le delibere inerenti le modifiche statutarie occorrerà il voto favorevole di un terzo dei Soci aventi diritto.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Il Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, avente diritto di voto, mediante delega scritta; questi potrà essere latore di non più di tre deleghe.
Spetta al Presidente dell’Assemblea il constatare la validità delle deleghe e, per la valutazione dei voti, potrà nominare due scrutatori.
L’assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. L’assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Sarà necessario che:
a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.
Quando ammesso dalla legge e previa determinazione della proposta di delibera, ogni associato o altro avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le seguenti modalità:
1) L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere:
a) l’avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
c) l’indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
d) la o le deliberazioni proposte per esteso;
2) La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all’inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l’indicazione dell’Associazione, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.
L’Associazione rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull’avviso di convocazione dell’assemblea, la scheda di voto ai soci aventi diritto che ne facciano richiesta.
3) Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.
Ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute all’Associazione emittente entro le ventiquattro ore precedenti l’assemblea.
Il voto espresso per corrispondenza resta valido anche per le successive convocazioni.
La data e l’ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell’ufficio incaricato delle ricezioni.
Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta all’Associazione almeno dodici ore precedenti l’assemblea.
Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’assemblea né ai fini della votazione.
La mancata espressione del voto s’intende come astensione sulle relative proposte.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Capo 2 – Il Consiglio Direttivo
Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci con diritto di voto e che non facciano già parte di Consigli Direttivi di altre associazioni impegnate in ambito reumatologico.
Il Consiglio Direttivo è composto di quindici componenti, eletti democraticamente dall’Assemblea tra i Soci.
In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti.
Ai fini del computo complessivo del periodo di durata in carica in qualità di consigliere, non si terrà conto della frazione di mandato ricoperto per la cooptazione in sostituzione di un altro consigliere dimesso/dimissionato se di durata inferiore a sei mesi.
Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività relative all’Associazione; in particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) delineare l’indirizzo generale e lo sviluppo del C.R.O. I. ONLUS ;
b) istituire sezioni regionali, designando i/il coordinatori/e locali/e;
c) attuare i deliberati dell’Assemblea;
d) sovrintendere e provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività del CROI ONLUS ;
e) sottoporre all’Assemblea il bilancio ed il programma di lavoro per il futuro;
f) stabilire tematiche e modalità del Congresso nazionale;
g) proporre l’ammontare della quota associativa e determinare l’ammontare dei compensi al Tesoriere ed al Collegio dei revisori;
h) eleggere a maggioranza tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
i) convocare le assemblee previste dallo statuto;
j) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
k) nominare i soci onorari;
l) nominare il Tesoriere anche al di fuori dei soci del CROI ONLUS;
m) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria nell’ambito delle attività sociali;
n) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi e determinare i compensi professionali dovuti ai soci collaboratori esterni che prestano la loro opera a favore dell’associazione.
Il primo Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo, o ad un direttore.
Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente, per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari e per l’attuazione di sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.
La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni ed i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l’anno per l’adozione del bilancio redatto dal Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.
L’avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all’ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.
Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.
Capo 3 – L’Ufficio di Presidenza – Il Presidente
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
Il Presidente del C.R.O. I. ONLUS è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta del Consiglio convocata dal Consigliere più anziano entro quindici giorni dall’elezione.
Il Presidente verrà sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente qualora egli sia indisponibile temporaneamente.
Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla convocazione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente.
Nel caso in cui fosse indisponibile permanentemente un altro componente dell’Ufficio di Presidenza, questi verrà sostituito al più presto da un nuovo eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta il CROI ONLUS e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del CROI ONLUS davanti ai terzi ed in giudizio e può nominare procuratori ad negotia et ad lites precisandone i poteri.
Cura l’amministrazione e la gestione ordinaria dell’associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l’associazione per i fini sociali.
Il Presidente redige annualmente una relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Il Presidente sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi presso la sede del CROI ONLUS, dove possono essere consultati dai soci.
Il Presidente del CROI ONLUS che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario.
Il Presidente uscente fa parte, senza diritto di voto, del Consiglio in carica per un anno successivo al suo mandato presidenziale.
Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne ricopre le funzioni in caso di indisponibilità
Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Segretario redigerà su apposito libro i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
La durata in carica dell’Ufficio di Presidenza è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati, ad eccezione del Presidente il quale non può essere rieletto.
Quindici giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea per l’esercizio delle proprie funzioni.
L’Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con un minimo di due componenti.
Capo 4 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione economico finanziaria del CROI ONLUS.
Il Tesoriere ha accesso e facoltà operative, con firma disgiunta dal Presidente, sui conti correnti bancari intestati al CROI ONLUS .
Il Tesoriere:
- riceve, custodisce e impiega gli importi delle quote sociali, le elargizioni ed i versamenti vari;
- provvede ai pagamenti previsti nel bilancio;
- tiene l’amministrazione ordinaria dell’Associazione e predispone i dati per il bilancio che deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
- può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l’Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti;
- ha l’obbligo della tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Segretario al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.
Capo 5 – Il Collegio dei Revisori dei conti
La gestione economica della CROI ONLUS é controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, due dei quali sono eletti dall’Assemblea, che procede alla loro nomina a scrutinio segreto. Il terzo componente sarà prescelto dai due componenti eletti, o, in caso di dissidio, dal Presidente dell’Associazione, ed assumerà la qualifica di Presidente e dovrà essere necessariamente iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e l’esistenza dei beni di proprietà dell’Associazione. Redigono inoltre una relazione annuale sul bilancio da sottoporre all’Assemblea.
I Revisori, sentito il parere del Presidente del Collegio, possono procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
La durata in carica del Collegio dei Revisori dei conti è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti.
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per la relazione sul bilancio da sottoporre all’Assemblea.
Capo 6 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, nominati dall’Assemblea.
Il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.
Qualora un componente del Collegio dei Probiviri decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
a) controllare il rispetto dello statuto da parte di ciascun socio;
b) controllare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
c) comporre i dissidi che possono insorgere tra i Soci.
La durata in carica del Collegio dei Probiviri è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati.
ART. 10, Entrate e Patrimonio
Le entrate ordinarie e patrimoniali del CROI ONLUS sono costituite da:
a) quote di iscrizione all’associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) quote e contributi, anche straordinari, versate dai soci o da persone fisiche o giuridiche ;
c) versamenti volontari dei soci;
d) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
e) beni mobili e immobili;
f) donazioni e lasciti di terzi o di associati;
g) proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività, direttamente connesse nonché accessorie in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali.
Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante “disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali”.
Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.
Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell’associazione.
I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati al CROI ONLUS , cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.
I finanziamenti della SIR ONLUS non possono in alcun modo configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
ART. 11, Bilancio
L’associazione, in relazione all’attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
Detto documento, denominato “bilancio”, dovrà essere redatto dal Tesoriere entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed approvato dall’Assemblea.
ART. 12 , Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 13 , Regolamento interno
La gestione ordinaria verrà retta da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.
ART. 14 , Convenzioni
Le convenzioni tra il CROI ONLUS ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente del CROI ONLUS.
Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni.
ART. 15 , Dipendenti e collaboratori
Il CROI ONLUS può assumere dipendenti, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo.
I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.
Il CROI ONLUS può giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, il cui compenso è stabilito dal Consiglio Direttivo.
ART. 16, Responsabilità
Il CROI ONLUS risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Il CROI ONLUS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del CROI ONLUS stesso.
ART. 17, Clausola compromissoria
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra l’associazione e soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte (l’associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Tribunale competente per territorio
ART. 18, Scioglimento
L’eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione verrà devoluto ad altre ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ART. 19, Norma di chiusura
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia



